- Rendere facilmente visibile l’accesso e la recinzione del cantiere
- predisporre coperture a difesa dalle intemperie
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi
- prevedere un metodo di accatastamento di materiali o attrezzature che ne impedisca il crollo o il ribaltamento
- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente
- redigere il piano operativo di sicurezza.

Queste sono solo alcune delle norme di sicurezza nei cantieri edili, riportate nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro, che, se applicate, garantiscono ambienti di lavoro meno rischiosi.
Attività edili: cantieri temporanei o mobili
Il Testo succitato, dopo aver specificato che ricadono nella categoria dei cantieri temporanei o mobili tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile (che comprendono quindi costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali: in buona sostanza quello di cui ci occupiamo noi di Ristrutturazioni Milano), introduce due nuovi soggetti:
- il responsabile dei lavori
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
e una serie di obblighi del committente o del responsabile dei lavori:
- una pianificazione e progettazione che tenga conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla tutela dei lavoratori del cantiere;
- la nomina del CSP, se all’interno del cantiere opera più di un’impresa;
- la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese;
- la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
- la nomina del CSE, se le imprese che eseguono i lavori sono più di una;
- la comunicazione, anteriormente all’inizio dei lavori, della notifica all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, dove siano indicati tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Lavori in quota
Trattando dei cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro si sofferma ampiamente anche sul tema della prevenzione degli infortuni legati alle attività in quota, cioè tutte quelle che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri (comprese le attività di scavo a profondità superiori a quella sopra indicata).
Tra le disposizioni di carattere generale, si prevede che nei cantieri dove vengono realizzati questo genere di lavori:
- sia data priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
- sia prestata particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro (funi, scale e ponteggi, che vengono descritti dettagliatamente anche in relazione alle caratteristiche tecniche che devono possedere, alle dimensioni, al posizionamento e ai requisiti di conformità minimi);
- siano disposte idonee recinzioni che impediscano l’accesso ad estranei
- venga impedito il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, attraverso l’impiego di barriere.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche e di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche sono avverse.
Anche per questa tipologia, come per tutti i tipi di lavori, viene sottolineato il ruolo imprescindibile della formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, in un tema delicato come quello della sicurezza sui cantieri di lavoro.
Per maggiori informazioni visitate il sito https://www.samasafety.it/, i loro consulenti formatori saranno ben lieti di rispondere a tutti i vostri quesiti.
