Qualificare come manutenzione ordinaria piuttosto che manutenzione straordinaria un intervento di ristrutturazione edilizia non è cosa ininfluente, dal momento che dalla tipologia di lavoro edile dipende: il tipo di permessi da richiedere al Comune; l’IVA applicabile sulla fornitura dei materiali e sulla manodopera; la possibilità di accedere ad incentivi statali e locali o a detrazioni fiscali; l’eventuale contributo di costruzione da versare.
Nella tabella che segue riportiamo le indicazioni del Testo Unico Edilizio che, dopo aver individuato sei categorie di intervento: 1) manutenzione ordinaria, 2) manutenzione straordinaria, 3) restauro e risanamento conservativo, 4) ristrutturazione edilizia, 5) nuova costruzione e 6) ristrutturazione urbanistica, annovera:
Tra i lavori di manutenzione ordinaria |
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Tra i lavori di manutenzione straordinaria |
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Tra i lavori di ristrutturazione edilizia |
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Tra i lavori di restauro e risanamento conservativo |
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Da quanto detto si evince che per manutenzione ordinaria si intendono quei lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (porte, finestre, pavimenti, etc.) e tutti quelli volti ad integrare e a mantenere l’efficienza degli impianti tecnologici esistenti (come quello di riscaldamentoo l’impianto elettrico); quando invece un intervento comporta una vera e propria innovazione rientra nella categoria nella manutenzione straordinaria.
Come si diceva, non si tratta di una differenza trascurabile, dal momento che, ad esempio, i lavori di manutenzione ordinaria non hanno bisogno di alcuna autorizzazione edilizia, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano la sostituzione di parti strutturali dell’edificio, devono essere segnalati all’Ufficio Tecnico Comunale, accompagnati da una Denuncia di inizio attività (DIA) firmata dal proprietario o dall’avente diritto e asseverata da un tecnico abilitato (anche se attualmente la sostituzione degli infissi esterni e lo spostamento dei tramezzi, e in generale tutti quelli che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, semplicemente inviando all’amministrazione comunale il progetto e la comunicazione di inizio lavori –CILA– sempre asseverata).
Considerate però sempre che la schematizzazione che vi abbiamo fornito è solo una summa, dunque se volete essere sicuri di quando un lavoro si qualifica come manutenzione ordinaria e quando straordinaria vi consigliamo di consultare una delle nostre aziende, che sicuramente saprà dare utii consigli su come agire.
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